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ORDINANZA INGIUNZIONE

Cosa e'

In seguito al ricorso avverso ad un verbale di contestazione, l'Autorità competente emette un'ordinanza:

  • Di archiviazione, se il ricorso e' stato accolto;
  • Di ingiunzione di pagamento, se il ricorso e' respinto.

La notifica
L'Autorita' ha cinque anni di tempo, dallla data di contestazione o notificazione del verbale, per emettere l'ordinanza, altrimenti il procedimento sanzionatorio e' prescritto (art. 28 legge 689/81). La legge impone all'Autorita', quando emette l'Ordinanza ingiunzione, di notificarla all'autore della violazione e alle persone obbligate in solido, mentre l'Ordinanza di archiviazione deve comunicarla soltanto all'organo che ha redatto il verbale (art. 18 legge 689/81).

Il pagamento della sanzione
Ogni Ordinanza riporta chiaramente le modalità da osservare per effettuare il pagamento della sanzione ingiunta, sono previste comunque le stesse modalità di pagamento del verbale di contestazione. La rateizzazione del pagamento L'Autorita' Amministrativa che ha applicato la sanzione riportata sull'Ordinanza ingiunzione, puo' disporre, su richiesta motivata dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, il pagamento rateale mensile.Chi intende avvalersi di questa facolta', deve inoltrare apposita domanda, allegando copia della dichiarazioni dei redditi, all' Ufficio Contravvenzioni PM. In ogni momento il debito puo' essere estinto mediante un unico pagamento. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in unica soluzione.

Il Ricorso
Contro l'ordinanza ingiunzione di pagamento gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui e' stata commessa la violazione. Cosi' e' disposto dall'art. 22/bis della legge 689/81, introdotto dal recente Decreto legislativo n° 507 del 1999. L'opposizione deve essere proposta negli uffici del Giudice di Pace di AVERSA - entro trenta giorni dal ricevimento dell’Ordinanza, mediante presentazione di un ricorso al quale dev'essere allegata l'ordinanza notificata. L'interessato ha la facoltà di stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di assistenza di un legale.