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Art. 203/3° comma del Codice della Strada - Qualora nei termini previsti (sessanta giorni),
non sia stato proposto ricorso o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale
di contestazione costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale oltre alle spese di procedimento.
Art. 204 del Codice della Strada - Qualora sia stata emessa
l'Ordinanza Ingiunzione del Prefetto e, trascorso inutilmente il termine per il pagamento della sanzione
amministrativa (trenta giorni), il provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma
ingiunta e delle relative spese.
Art. 27 legge 24/11/1981 n° 689 -
Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dell'Ordinanza Ingiunzione, l'Autorità che ha emesso
il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle
imposte dirette.
NOTA - Per il Codice della Strada, dove il verbale è
già da solo titolo esecutivo, il mancato pagamento nei termini (pagamento in misura ridotta), produce l'applicazione
della sanzione pecuniaria pari alla metà del massimo edittale, che viene esposta al trasgressore attraverso la notifica
di una Cartella Esattoriale redatta dal Concessionario locale alla riscossione dei tributi. Il ruolo esattoriale è, allo
stato attuale, annuale cioè viene predisposto per la stampa delle Cartelle di pagamento una volta all'anno, tenendo conto
che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate nella L. 689/81 si estingue nel termine di 5 anni, salvo
i casi di interruzione regolata dal Codice Civile.
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