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Settore Entrate - Tributi

Addizionale Comunale all’IRPEF

Applicata dal 1999, l’addizionale è articolata in due aliquote distinte:

  • Una di compartecipazione dell’addizionale IRPEF, uguale per tutti i comuni, da fissare ogni anno con decreto del Ministro delle Finanze;
  • Un’altra, opzionale e variabile da comune a comune, in quanto rimessa alla discrezionalità dei comuni, che possono istituirla con propria delibera di consiglio.

La misura di applicazione dell’addizionale IRPEF opzionale non può eccedere il tetto massimo dello 0,5%, con un incremento annuo non superiore allo 0,2%.

L’addizionale è pagata dai contribuenti assoggettati a IRPEF con modalità differenti a seconda del tipo di reddito percepito. Per i redditi non da lavoro dipendente, i contribuenti determinano l’importo dovuto applicando l’aliquota al reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto della deduzione per l’abitazione principale e degli oneri deducibili riconosciuti per l’IRPEF stessa. Il versamento avviene in unica soluzione nel mese di giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, in concomitanza con quello relativo all’IRPEF.

Per i redditi di dipendenti, pensionati e assimilati l’addizionale è determinata dai sostituti d’imposta all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate. L’importo trattenuto è indicato nel CUD.

L’addizionale comunale è riscossa materialmente dallo Stato; le somme incassate vengono poi ripartite fra gli enti locali.

Anno 2009: Aliquota 0,5%
c.c. 86325776
cod. comune L155