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Chi puo' votare

Legge n.ro 39/1975 - Art. 1
Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.


IL SISTEMA ELETTORALE - Regionali 2010

Il presidente della regione e' eletto direttamente con il sistema maggioritario: vince chi ha più voti e non ci sono ballottaggi. Chi arriva secondo viene comunque eletto consigliere regionale.

Il consiglio regionale e' eletto con un sistema proporzionale a cui si applica un premio di maggioranza. I 60 consiglieri sono eletti nelle 5 province campane, cosi' ripartiti: Napoli (32 consiglieri); Salerno (11); Caserta (9); Avellino (5); Benevento (3).

In virtu' del premio di maggioranza, le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di presidente della Giunta regionale ottengono almeno il sessanta per cento dei seggi del Consiglio. Nel calcolo delle percentuali di seggi del Consiglio non e' conteggiato il seggio che spetta al presidente eletto.

Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.

Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s'intende espresso anche a favore del candidato presidente a essa collegato.

Ciascun elettore puo', altresi', votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (cosiddetto voto disgiunto).

L'elettore puo' esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo almeno il cognome dei due candidati consiglieri compresi nella lista stessa.

Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra un candidato di genere femminile della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

La legge Legge regionale n. 4 del 2009

IL SISTEMA ELETTORALE - Provinciali 2010

Si vota con il sistema maggioritario per il presidente della provincia: chi ottiene oltre il 50% dei voti risulta subito eletto.
Ogni candidato alla presidenza e' collegato con uno o piu' gruppi di candidati al consiglio provinciale.

Se nessun candidato ottiene piu' del 50% dei voti, i due piu' votati se la vedono faccia a faccia due settimane dopo in un turno di ballottaggio

All'eventuale ballottaggio risulta eletto il candidato con piu' voti

Per i consiglieri provinciali si usa un sistema uninominale corretto: la provincia e' divisa in diversi collegi e in ogni collegio ogni gruppo presenta un solo candidato che puo' collegarsi con candidati del suo gruppo in altri collegi o raggrupparsi in alleanze di diversi gruppi per sostenere un candidato alla presidenza.
I seggi si attribuiscono con un complicato sistema di quozienti, calcolato sulla base dei voti complessivi ottenuti da ciascun gruppo di candidati.

I gruppi di candidati collegati al presidente risultato eletto ha diritto almeno al 60% dei seggi in consiglio.

Il consiglio provinciale e' composto dal presidente della provincia e:

  1. da 45 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000abitanti;
  2. da 36 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti;
  3. da 30 membri nelle province con popolazione residente superiore a 300.000 abitanti;
  4. da 24 membri nelle altre province.

La legge n. 81 del 1993 Testo Integrale

Il Dlgs n. 267 del 2000 Integrale

IL SISTEMA ELETTORALE - COMUNALI 2010

Ai sensi dell'Articolo 71 del Dlgs 267/2000 l'Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino ai 15.000 abitanti e' cosi' regolamentata:
  1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.
  2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
  3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti.
  4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di sindaco.
  5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
  6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano di eta'.
  7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
  8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
  9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima.
  10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione e' nulla.
  11. In caso di decesso di un candidato alla carica di sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
Composizione del Consiglio Comunale

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 i consigli comunale sono cosi composti:

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

  1. da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti;
  2. da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;
  3. da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;
  4. da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
  5. da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;
  6. da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
  7. da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti;
  8. da 12 membri negli altri comuni.
Il Dlgs n. 267 del 2000 Integrale

La legge n. 81 del 1993 Testo Integrale